Art. 66

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 65.

[2]La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alle formalita', secondo le speciali disposizioni della presente legge.

[3]Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sara' indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalita', la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

[4]I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

[5]I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'uffizio di registro una copia certificata conforme.

[6]Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalita' sara' consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscono obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

[7]E' fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 1 febbraio 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art66 · fonte su Normattiva