Art. 66

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 65.

[2]La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alle formalita', secondo le speciali disposizioni della presente legge.

[3]Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sara' indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalita', la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.22

[4]I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.22

[5]I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'uffizio di registro una copia certificata conforme.

[6]Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalita' sara' consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscono obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

[7]E' fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 19 gennaio 1922, n. 23

22

Il Regio Decreto 19 gennaio 1922, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La forma della registrazione di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 66, testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, e' limitata ai soli atti privati".

Testo vigente dal 1 febbraio 1922 al 22 dicembre 2008 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art66 · fonte su Normattiva