Art. 8
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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 8, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.
[2]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.
[3]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 1919 · versione 0 su Normattiva