Art. 8

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 8, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.

[3]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art8 · fonte su Normattiva