Art. 8

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 8, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.

[3]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

17

Il Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2318, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'art. 32, comma 4) che "A parziale deroga dell'art. 8 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, la tassa di registro sugli atti di locazione e' pagata nella misura di un quarto, senza computare per una lira intera la frazione minore di una lira".

Testo vigente dal 22 dicembre 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art8 · fonte su Normattiva