Art. 90

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 90.

[2]Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sara' esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione. Nell'esecuzione non si avra' riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

[3]Il debitore potra' far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 1 giugno 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art90 · fonte su Normattiva