Art. 90

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 90.

[2]Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sara' esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione. Nell'esecuzione non si avra' riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

[3]Il debitore potra' far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, stabilito dall'articolo 24 della legge 20 maggio 1897, n. 217, per la notificazione della domanda di stima, e' portato a sei mesi".

Testo vigente dal 1 giugno 1918 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art90 · fonte su Normattiva