Art. 95

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[1]Leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sara' in ragione di sei volte la tassa, e in ogni caso, non minore di lire dodici.

[3]Questa sopratassa andra' a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sara' tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse far uso del contratto in giudizio.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 14 dicembre 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art95 · fonte su Normattiva