Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sara' in ragione di sei volte la tassa, e in ogni caso, non minore di lire dodici.

[3]Questa sopratassa andra' a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sara' tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse far uso del contratto in giudizio. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1593

13

Il D.L. Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1593, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le sopratasse divenute applicabili in forza dell'art. 95 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino alla data del presente decreto per i contratti privati di affitto di fondi rustici da presentarsi agli effetti dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, alle Commissioni arbitrali istituite con l'articolo medesimo in ciascun mandamento giudiziario delle Provincie contemplate nell'art. 1 del citato decreto".

Testo vigente dal 14 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art95 · fonte su Normattiva