Art. 96

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 95, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale a sei decimi della tassa dovuta.

[3]Questa sopratassa non potra' mai essere minore di lire dodici.

[4]Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sara' applicabile, una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi coll'aumento di un quinto.

[5]La stessa pena sara' applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 29.

[6]Tuttavia non avra' luogo il pagamento della pena pecuniaria, se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplira' con una seconda dichiarazione.

[7]I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

[8]Per le altre sovratasse la loro responsabilita' verso gli amministrati sara' regolata a termini del diritto comune.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 3 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art96 · fonte su Normattiva