Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale a sei decimi della tassa dovuta.
[3]Questa sopratassa non potra' mai essere minore di lire dodici.
[4]Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sara' applicabile, una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi coll'aumento di un quinto.
[5]La stessa pena sara' applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 29.
[6]Tuttavia non avra' luogo il pagamento della pena pecuniaria, se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplira' con una seconda dichiarazione.
[7]I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.
[8]Per le altre sovratasse la loro responsabilita' verso gli amministrati sara' regolata a termini del diritto comune. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 giugno 1912, n. 763
11Il Regio Decreto 30 giugno 1912, n. 763, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino alla data del presente decreto, per le successioni apertesi nei comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".
Testo vigente dal 3 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 11 su Normattiva