Art. 98

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 97, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Oltre alle pene stabilite dai precedenti art. 96 e 97 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 3 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art98 · fonte su Normattiva