Art. 98

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 97, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Oltre alle pene stabilite dai precedenti art. 96 e 97 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 giugno 1912, n. 763

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Il Regio Decreto 30 giugno 1912, n. 763, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono condonate le soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino alla data del presente decreto, per le successioni apertesi nei comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".

Testo vigente dal 3 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art98 · fonte su Normattiva