Art. 99

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 98, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2.

[2]Per gli atti da sottoporsi alla formalita' entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalita' sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dalla legge per la omessa registrazione saranno duplicate, e, ferma la disposizione di cui al capoverso dell'art 95, la registrazione non potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

[3]Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte, alla meta', qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 135.

[4]Sara' pero' sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, rispettivamente stabilito dalla presente legge.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 1 luglio 1911 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art99 · fonte su Normattiva