Art. 99

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 98, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2.

[2]Per gli atti da sottoporsi alla formalita' entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalita' sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dalla legge per la omessa registrazione saranno duplicate, e, ferma la disposizione di cui al capoverso dell'art 95, la registrazione non potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

[3]Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte, alla meta', qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 135.

[4]Sara' pero' sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, rispettivamente stabilito dalla presente legge. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 aprile 1911, n. 509

10

La L. 23 aprile 1911, n. 509, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "E' abrogata la duplicazione delle sopratasse e pene pecuniarie stabilita dall' art. 99 della legge sulle tasse di registro (testo unico approvato col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217)".

Testo vigente dal 1 luglio 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art99 · fonte su Normattiva