Art. 103
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[1]I Notari, Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, i Segretari, Capi o Delegati delle pubbliche Amministrazioni o Stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni della presente Legge, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.
[2]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti tutti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva