Art. 103

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[1]I Notari, Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, i Segretari, Capi o Delegati delle pubbliche Amministrazioni o Stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni della presente Legge, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

[2]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti tutti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

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Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art103 · fonte su Normattiva