Art. 105
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[1]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai Funzionari ed Ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.
[2]In questi casi il Notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.
[3]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione, a norma delle disposizioni dell'art. 46 della presente Legge.
[4]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'Ufficio del Registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 50 a carico del Notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.
[5]Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il Notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'Ufficio dei Registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva