Art. 105

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[1]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai Funzionari ed Ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

[2]In questi casi il Notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

[3]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione, a norma delle disposizioni dell'art. 46 della presente Legge.

[4]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'Ufficio del Registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 50 a carico del Notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.6

[5]Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il Notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'Ufficio dei Registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

6

Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art105 · fonte su Normattiva