Art. 106

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896. Leggi il testo vigente →

[1]In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano da Notari, Procuratori, Funzionari od Ufficiali pubblici, e quanto ai Cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione del visto alle copie, sara' fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'Ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

[2]Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sara' fatta menzione del valore della marca e della Cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

[3]La menzione nel modo sopra espresso della quietanza o registrazione sara' eseguita anche sugli originali degli atti pubblici, civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali gia' registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

[4]La menzione di cui nel presente articolo potra' anche scrivere in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovra' essere firmata dal Notaro, Procuratore, Funzionario o Ufficiale.

[5]Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'artico sara' punita con l'ammenda di lire 5.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art106 · fonte su Normattiva