Art. 106
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[1]In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano da Notari, Procuratori, Funzionari od Ufficiali pubblici, e quanto ai Cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione del visto alle copie, sara' fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'Ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.
[2]Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sara' fatta menzione del valore della marca e della Cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.
[3]La menzione nel modo sopra espresso della quietanza o registrazione sara' eseguita anche sugli originali degli atti pubblici, civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali gia' registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.
[4]La menzione di cui nel presente articolo potra' anche scrivere in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovra' essere firmata dal Notaro, Procuratore, Funzionario o Ufficiale.
[5]Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'artico sara' punita con l'ammenda di lire 5. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
6Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva