Art. 107

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[1]E' vietato agli Avvocati e Procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

[2]E' vietato altresi' agli Avvocati e Procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo, o non e' munito della prescritta marca.

[3]Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sara' punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli Avvocati o Procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art107 · fonte su Normattiva