Art. 107
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[1]E' vietato agli Avvocati e Procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.
[2]E' vietato altresi' agli Avvocati e Procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo, o non e' munito della prescritta marca.
[3]Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sara' punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli Avvocati o Procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
6Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva