Art. 110
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[1]I Notari, i Cancellieri giudiziari e gli Uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Preture terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:
[2]1° I Notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, tutte le copie ed estratti da essi autenticati, nonche' le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del Codice civile;
[3]2° I Cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa Legge, debbono essere registrati a termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie autentiche o autenticate dei medesimi atti, sentenze, decreti, provvedimenti e processi verbali;
[4]3° Gli Uscieri, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione o compilati in carta bollata di doppio valore, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 72.
[5]Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111, s'incorrera' nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'Amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.
[6]Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 7 maggio 1893 · versione 0 su Normattiva