Art. 110

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[1]I Notari, i Cancellieri giudiziari e gli Uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Preture terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

[2]1° I Notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, tutte le copie ed estratti da essi autenticati, nonche' le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del Codice civile;

[3]2° I Cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa Legge, debbono essere registrati a termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie autentiche o autenticate dei medesimi atti, sentenze, decreti, provvedimenti e processi verbali;

[4]3° Gli Uscieri, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione o compilati in carta bollata di doppio valore, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 72.

[5]Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111, s'incorrera' nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'Amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

[6]Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193

4

Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II".

Testo vigente dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art110 · fonte su Normattiva