Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici Funzionari ed Ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai Ricevitori del Registro ed agli altri Ufficiali od Agenti dell'Amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e cio' sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.
[2]In questo caso il Ricevitore o l'Agente dell'Amministrazione del Registro richiedera' l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva