Art. 115

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[1]Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici Funzionari ed Ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai Ricevitori del Registro ed agli altri Ufficiali od Agenti dell'Amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e cio' sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

[2]In questo caso il Ricevitore o l'Agente dell'Amministrazione del Registro richiedera' l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art115 · fonte su Normattiva