Art. 115

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici Funzionari ed Ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai Ricevitori del Registro ed agli altri Ufficiali od Agenti dell'Amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e cio' sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

[2]In questo caso il Ricevitore o l'Agente dell'Amministrazione del Registro richiedera' l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

6

Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art115 · fonte su Normattiva