Art. 118

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[1]Le persone incaricate dalla Legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai Ricevitori del Registro del Distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

[2]Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

[3]I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art118 · fonte su Normattiva