Art. 118

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[1]Le persone incaricate dalla Legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai Ricevitori del Registro del Distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

[2]Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

[3]I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

6

Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art118 · fonte su Normattiva