Art. 24
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[1]Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio a giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.
[2]Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.
[3]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 31 luglio 1887 · versione 0 su Normattiva