Art. 24

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[1]Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio a giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

[2]Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

[3]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 31 luglio 1887 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art24 · fonte su Normattiva