Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio a giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.3

[2]Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

[3]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1887, n. 4702

3

La L. 14 luglio 1887, n. 4702 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per chiedere la stima di che agli articoli 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e' portato da 50 a 90 giorni".

Testo vigente dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art24 · fonte su Normattiva