Art. 43
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[1]Negli atti di liberazione andra' soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.
[2]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.
[3]In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agli interessi, ma non si esprima il loro ammontare e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di la' di cinque annate.
[4]Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepira' sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.
[5]Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applichera' sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
[6]Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualita' per terze persone, sara' dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorache' il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del Codice civile, n. 1, e dell'art. 1253, numeri 1 e 4.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva