Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 26 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]La forma di registrazione stabilita nel precedente articolo 65 non e' applicabile:
[2]1° Agli originali delle sentenze non definitive e degli altri atti indicati nell'articolo 132 della annessa Tariffa;
[3]2° Agli atti d'usciere soggetti a tassa fissa;
[4]3° Alle copie o estratti di che nell'articolo 133 della citata Tariffa;
[5]4° Ai certificati o dichiarazioni di conformita' e alle autenticazioni designate negli articoli 105 e 106 della Tariffa suddetta.
[6]Tutti questi atti ricevono la formalita' mediante l'apposizione a ciascuno di essi di marche di registrazione nella forma prescritta.
[7]Le marche di registrazione per gli atti indicati ai precedenti numeri 1 e 2 saranno applicate in fine dell'atto soggetto a formalita' dal Cancelliere della Corte, Tribunale o Pretura, da cui emana l'atto o a cui l'Usciere e' addetto, e l'atto non potra' rilasciarsi senza la formalita' predetta.
[8]Tali marche, tosto applicate, dovranno annullarsi dal Cancelliere con la sovrapposizione del bollo di Cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca e' applicata.
[9]Per gli altri atti designati ai precedenti n. 3 e 4, le marche dovranno applicarsi dai Cancellieri, Notari, Archivisti o altri pubblici Ufficiali autorizzati prima che sia scritto l'atto d'autenticazione o di conformita', o l'atto d'autenticazione delle firme, e saranno annullate facendovi passare sopra due o piu' righe della scrittura che costituisce l'atto o certificato di autenticazione o conformita'.
[10]Le citazioni e gli atti d'usciere indicati al precedente numero 2 potranno anche essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che e' prescritto per i rispettivi Tribunali innanzi ai quali si fa l'atto, e in tal caso saranno esenti dalla registrazione; ma avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'Usciere, della Parte o del Procuratore, prima della loro notificazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 26 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva