Art. 72

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[1]La forma di registrazione stabilita nel precedente articolo 65 non e' applicabile:

[2]1° Agli originali delle sentenze non definitive e degli altri atti indicati nell'articolo 132 della annessa Tariffa;

[3]2° Agli atti d'usciere soggetti a tassa fissa;

[4]3° Alle copie o estratti di che nell'articolo 133 della citata Tariffa;

[5]4° Ai certificati o dichiarazioni di conformita' e alle autenticazioni designate negli articoli 105 e 106 della Tariffa suddetta.

[6]Tutti questi atti ricevono la formalita' mediante l'apposizione a ciascuno di essi di marche di registrazione nella forma prescritta.

[7]Le marche di registrazione per gli atti indicati ai precedenti numeri 1 e 2 saranno applicate in fine dell'atto soggetto a formalita' dal Cancelliere della Corte, Tribunale o Pretura, da cui emana l'atto o a cui l'Usciere e' addetto, e l'atto non potra' rilasciarsi senza la formalita' predetta.

[8]Tali marche, tosto applicate, dovranno annullarsi dal Cancelliere con la sovrapposizione del bollo di Cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca e' applicata.

[9]Per gli altri atti designati ai precedenti n. 3 e 4, le marche dovranno applicarsi dai Cancellieri, Notari, Archivisti o altri pubblici Ufficiali autorizzati prima che sia scritto l'atto d'autenticazione o di conformita', o l'atto d'autenticazione delle firme, e saranno annullate facendovi passare sopra due o piu' righe della scrittura che costituisce l'atto o certificato di autenticazione o conformita'.

[10]Le citazioni e gli atti d'usciere indicati al precedente numero 2 potranno anche essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che e' prescritto per i rispettivi Tribunali innanzi ai quali si fa l'atto, e in tal caso saranno esenti dalla registrazione; ma avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'Usciere, della Parte o del Procuratore, prima della loro notificazione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1882, n. 835

2

La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute [...] nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col Regio decreto della stessa data, n° 2076 (Serie 2ª), negli articoli 105, 132, 133, 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo".

Testo vigente dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art72 · fonte su Normattiva