Art. 72
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[1]La forma di registrazione stabilita nel precedente articolo 65 non e' applicabile:
[2]1° Agli originali delle sentenze non definitive e degli altri atti indicati nell'articolo 132 della annessa Tariffa;
[3]2° Agli atti d'usciere soggetti a tassa fissa;
[4]3° Alle copie o estratti di che nell'articolo 133 della citata Tariffa;
[5]4° Ai certificati o dichiarazioni di conformita' e alle autenticazioni designate negli articoli 105 e 106 della Tariffa suddetta.
[6]Tutti questi atti ricevono la formalita' mediante l'apposizione a ciascuno di essi di marche di registrazione nella forma prescritta.
[7]Le marche di registrazione per gli atti indicati ai precedenti numeri 1 e 2 saranno applicate in fine dell'atto soggetto a formalita' dal Cancelliere della Corte, Tribunale o Pretura, da cui emana l'atto o a cui l'Usciere e' addetto, e l'atto non potra' rilasciarsi senza la formalita' predetta.
[8]Tali marche, tosto applicate, dovranno annullarsi dal Cancelliere con la sovrapposizione del bollo di Cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca e' applicata.
[9]Per gli altri atti designati ai precedenti n. 3 e 4, le marche dovranno applicarsi dai Cancellieri, Notari, Archivisti o altri pubblici Ufficiali autorizzati prima che sia scritto l'atto d'autenticazione o di conformita', o l'atto d'autenticazione delle firme, e saranno annullate facendovi passare sopra due o piu' righe della scrittura che costituisce l'atto o certificato di autenticazione o conformita'.
[10]Le citazioni e gli atti d'usciere indicati al precedente numero 2 potranno anche essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che e' prescritto per i rispettivi Tribunali innanzi ai quali si fa l'atto, e in tal caso saranno esenti dalla registrazione; ma avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'Usciere, della Parte o del Procuratore, prima della loro notificazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1882, n. 835
2La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute [...] nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col Regio decreto della stessa data, n° 2076 (Serie 2ª), negli articoli 105, 132, 133, 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo".
Testo vigente dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva