Art. 17

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[1]Vi e' prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

[2]Le tasse per le iscrizioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta l'iscrizione, l'annotamento o la trascrizione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 29 aprile 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art17 · fonte su Normattiva