Art. 17
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[1]Vi e' prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.
[2]Le tasse per le iscrizioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta l'iscrizione, l'annotamento o la trascrizione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 29 aprile 1917 · versione 0 su Normattiva