Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1917 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Vi e' prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

[2]Le tasse per le iscrizioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta l'iscrizione, l'annotamento o la trascrizione. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558

3

Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 5)) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 5. Articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª), ed art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato G".

Testo vigente dal 29 aprile 1917 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art17 · fonte su Normattiva