Art. 3

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[1]E' dovuta la tassa fissa di lire 3 per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprieta' di immobili, o di diritti capaci di ipoteca.

[2]Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengono piu' contratti o piu' disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art3 · fonte su Normattiva