Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' dovuta la tassa fissa di lire 3 per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprieta' di immobili, o di diritti capaci di ipoteca.

[2]Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengono piu' contratti o piu' disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1895, n. 486

1

La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge. Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi". Si riporta di seguito la suindicata Tariffa: Parte di provvedimento in formato grafico

Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601

2

Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".

Testo vigente dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art3 · fonte su Normattiva