Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895. Leggi il testo vigente →

Si applica la tassa fissa di lire 2 alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie. La stessa tassa fissa di lire 2 e' dovuta colle norme del capoverso dell'articolo precedente per le trascrizioni degli atti e contratti che non trasferiscono la proprieta' d'immobili o di diritti capaci di ipoteca. Si applica pure a qualunque altra iscrizione ed annotamento.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art4 · fonte su Normattiva