Art. 4
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Si applica la tassa fissa di lire 2 alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie. La stessa tassa fissa di lire 2 e' dovuta colle norme del capoverso dell'articolo precedente per le trascrizioni degli atti e contratti che non trasferiscono la proprieta' d'immobili o di diritti capaci di ipoteca. Si applica pure a qualunque altra iscrizione ed annotamento.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva