Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Si applica la tassa fissa di lire 2 alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie. La stessa tassa fissa di lire 2 e' dovuta colle norme del capoverso dell'articolo precedente per le trascrizioni degli atti e contratti che non trasferiscono la proprieta' d'immobili o di diritti capaci di ipoteca. Si applica pure a qualunque altra iscrizione ed annotamento. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
1La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge. Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi". Si riporta di seguito la suindicata Tariffa: Parte di provvedimento in formato grafico
Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601
2Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".
Testo vigente dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva