Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895. Leggi il testo vigente →

[1]Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca e' presa, si' per capitale come per accessori.

[2]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinera' cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potra' mai essere inferiore a 2 lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art5 · fonte su Normattiva