Art. 5
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[1]Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca e' presa, si' per capitale come per accessori.
[2]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinera' cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potra' mai essere inferiore a 2 lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
1La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge. Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi". Si riporta di seguito la suindicata Tariffa: Parte di provvedimento in formato grafico
Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601
2Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".
Testo vigente dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva