Art. 18

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Quando la distilleria consti di lambicchi, la cui capacita' complessiva non eccede 10 ettolitri, e che sono destinati alla distillazione delle vinaccie di uva e dei vini, la durata delle distillazioni, sia per giorni che per ore, viene accertata dall'autorita' comunale del luogo, osservate le formalita' e cautele da prescriversi nel regolamento.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 settembre 1887 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art18 · fonte su Normattiva