Art. 18
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Quando la distilleria consti di lambicchi, la cui capacita' complessiva non eccede 10 ettolitri, e che sono destinati alla distillazione delle vinaccie di uva e dei vini, la durata delle distillazioni, sia per giorni che per ore, viene accertata dall'autorita' comunale del luogo, osservate le formalita' e cautele da prescriversi nel regolamento.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 settembre 1887 · versione 0 su Normattiva