Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1887 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando la distilleria consti di lambicchi, la cui capacita' complessiva non eccede 10 ettolitri, e che sono destinati alla distillazione delle vinaccie di uva e dei vini, la durata delle distillazioni, sia per giorni che per ore, viene accertata dall'autorita' comunale del luogo, osservate le formalita' e cautele da prescriversi nel regolamento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 7 settembre 1887, n. 4920
3Il Regio Decreto 7 settembre 1887, n. 4920 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Alla vigilanza dei comuni per le piccole distillerie contemplate dall'art. 18 del testo unico di legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), e per le distillerie aventi esenzione di tassa, e' sostituita la vigilanza governativa". Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Ad esse saranno applicate le norme e discipline vigenti per le distillerie di 2ª categoria, che constano di lambicchi la cui capacita' complessiva supera i 10 ettolitri, e la tassa sara' liquidata integralmente a favore dello Stato".
Testo vigente dal 16 settembre 1887 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva