Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1883 al 2 agosto 1887. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio delle fabbriche di la categoria e' soggetto alla vigilanza permanente della Finanza.
[2]La quantita' di prodotto sul quale grava 1ª tassa e' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. E' dedotto dal primo accertamento il 10 % a titolo di abbuono, per ulteriori cali e dispersioni.
[3]Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 2 agosto 1887 · versione 0 su Normattiva