Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1887 al 22 gennaio 1888. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio delle fabbriche di la categoria e' soggetto alla vigilanza permanente della Finanza.

[2]La quantita' di prodotto sul quale grava 1ª tassa e' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. E' dedotto dal primo accertamento il 10 % a titolo di abbuono, per ulteriori cali e dispersioni.

[3]Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

[4]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1887, n. 4703

2

La L. 14 luglio 1887, n. 4703 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'abbuono concesso dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantita' dello spirito determinato dal misuratore meccanico, e' ridotto alla ragione del 7 per cento".

Testo vigente dal 2 agosto 1887 al 22 gennaio 1888 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art7 · fonte su Normattiva