Art. 7
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[1]L'esercizio delle fabbriche di la categoria e' soggetto alla vigilanza permanente della Finanza.
[2]La quantita' di prodotto sul quale grava 1ª tassa e' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. E' dedotto dal primo accertamento il 10 % a titolo di abbuono, per ulteriori cali e dispersioni.
[3]Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1887, n. 4703
2La L. 14 luglio 1887, n. 4703 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'abbuono concesso dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantita' dello spirito determinato dal misuratore meccanico, e' ridotto alla ragione del 7 per cento".
Testo vigente dal 2 agosto 1887 al 22 gennaio 1888 · versione 2 su Normattiva