Art. 19

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La Ragioneria generale e' incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del Tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente, il progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art19 · fonte su Normattiva