Art. 19
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((La ragioneria generale e' incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi alla approvazione del Parlamento)).
Testo vigente dal 26 ottobre 1913 al 23 novembre 1923 · versione 5 su Normattiva