Art. 33
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[1]Se al tempo indicato nel precedente articolo 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in corso saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.
[2]E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e presentati alla nuova tosto che sia costituita.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva