Art. 33
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[1]((Se al tempo indicato nel precedente art. 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.
[2]E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno e presentati alla nuova Camera, tosto che sia costituita)).
Testo vigente dal 26 ottobre 1913 al 23 novembre 1923 · versione 5 su Normattiva