Art. 37PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio qualunque nuova spesa non potra' essere autorizzata che per legge speciale.

[2]Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art37 · fonte su Normattiva